Il pallone della discordia

Se si ostacolano i giochi nel cortile condominiale

    di Adelaide Caravaglios

Non necessariamente tagliare il pallone con il quale dei ragazzini stanno giocando nel cortile condominiale può qualificarsi come violenza privata: lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 1786/2017. Il caso sul quale sono intervenuti gli ermellini aveva ad oggetto il ricorso che un uomo − condannato per il delitto di atti persecutori per aver più volte minacciato, aggredito, inveito contro alcuni giovani, rompendo loro il pallone − aveva mosso avverso la sentenza di merito a seguito della quale era stato condannato a 4 mesi di reclusione in primo grado, successivamente ridotti a 2 in sede di appello. L’uomo giustificava il proprio comportamento dietro il rispetto del regolamento condominiale che espressamente vietava di giocare a pallone in certe ore del giorno.

Nel "salvare" – diciamo − l’imputato, gli ermellini hanno chiarito che «non ogni forma di violenza o minaccia (…) riconduce alla fattispecie dell’art. 610 cod. pen., ma solo quella idonea – in base alle circostanze concrete – a limitare la libertà di movimento della vittima o influenzare significativamente il processo di formazione della volontà (…)»; la verità, tuttavia, era che nel caso di specie, l’imputato voleva solo far rispettare il regolamento condominiale, mentre i ragazzini, anche se temporaneamente si allontanavano, forse perché intimoriti dall’atteggiamento dell’uomo, alla fine tornavano comunque a giocare. Dunque niente condanna.





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