Il bravo professionista

La Cassazione: risarcimento danni se si è mediocri

    di Adelaide Caravaglios

Secondo la definizione giuridica datane da ultimo in giurisprudenza (Cass., sentenza n. 24213/2015), “bravo”, è quel professionista avveduto, serio, preparato, zelante ed efficiente; insomma, quel professionista che adempie le proprie obbligazioni con la diligenza richiesta ex lege (art. 1176, 2° comma, c.c.). Va detto, però, che le norme di comune prudenza dalla cui violazione può scaturire una colpa civile non sono uguali per tutti: una cosa è, infatti, il “cittadino medio”, il quale, nell’adempimento delle proprie obbligazioni deve comportarsi come il “buon padre di famiglia”, ben altro il professionista, al quale è richiesta, nell’adempimento del proprio mandato, una maggiore attenzione e scrupolosità. Ecco, allora, perché i giudici della III sezione civile hanno rigettato il ricorso avanzato da un’Azienda Ospedaliera, responsabile di aver cagionato, a seguito di trapianto – con l’impiego di tessuti corneali dimostratisi infetti –, un danno permanente alla paziente.

A nulla sono valse le censure dell’ente secondo il quale la struttura non era tenuta ad analizzare questi tessuti custoditi nella “banca degli occhi”, sul cui contenitore era, per giunta, consigliato un previo esame microbiologico: a parere dei magistrati nel caso di specie la ditta non aveva rispettato le regole di condotta esigibili, dal momento che prima di consegnarli, avrebbe dovuto raccogliere, processare, conservare e distribuire i tessuti prelevati dal donatore, “certificandone idoneità e sicurezza”.

… questo medio è la colpa, ossia la volontaria omissione di una debita diligenza ed accortezza …”.





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