Una fine ars copiandi
Copia all'esame di avvocato: assolto
di Adelaide Caravaglios
C'è copia e copia... Sembrerebbe proprio di sì, stando a quanto disposto dal GIP di Nocera Inferiore, chiamato a decidere su una vicenda che vedeva coinvolto un aspirante avvocato alle prese con gli elaborati dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, tacciato di “falsa attribuzione di un lavoro altrui” così come previsto dall’art. 1, comma 1, della L. n. 475/1925, ai sensi del quale “Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come proprii, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno”.
Nei fatti, però, era accaduto che il candidato, nel redigere il parere, si era limitato a copiare solo alcune delle nozioni riportate da un noto sito internet, procedendo nel resto della stesura dell’elaborato in modo autonomo con un proprio ragionamento ed una altrettanto propria ricostruzione dei fatti. Per questi motivi, secondo il giudice, non poteva dirsi configurata la fattispecie descritta ex art. 1, comma 1, della legge richiamata: sulla problematica che gli era stata posta in sede di prova, infatti, il candidato non aveva copiato pedissequamente, ma aveva richiamato poche, semplici, nozioni. Per questi motivi − nonostante la valutazione negativa dei commissari – l’aspirante legale è stato assolto dall’accusa che gli era stata formulata in sede penale.
Dunque è vero: tra le variae artes, esiste anche una vera e propria ars copiandi!