Nave scuola

La Cassazione e il reato di ingiuria

    di Adelaide Caravaglios

“Sei una nave scuola”: è stato questo il gentile apprezzamento che un ex coniuge aveva rivolto in più di un’occasione all’ex moglie (dalla quale si era separato dal 2002), aggiungendovi – per essere ancora più gentile – “hai sempre avuto amanti”! Il gentleman, probabilmente, non immaginava che proprio a causa di questi “epiteti offensivi” – così come li ha etichettati la V Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 37506/2014 – sarebbe stato condannato per ingiuria al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.000,00 euro a favore della cassa delle ammende: secondo i giudici di legittimità, infatti, i termini rivolti dall’imputato alla consorte si erano rivelati “chiaramente offensivi secondo l’apprezzamento della generalità dei consociati”. Né è valso a qualcosa il tentativo del difensore, il quale – in sede di ricorso – non solo aveva affermato che quelle frasi erano “di tenue contenuto offensivo” ma aveva addirittura lamentato l’erronea applicazione dell’art. 599 c.p., dal momento che – a suo parere – nel caso di specie vi sarebbero stati pure i presupposti per “l’esimente dello stato d’ira causato dal fatto ingiusto altrui”: a parere del collegio giudicante, invece, la decisione sul mancato riconoscimento dell’esimente in questione non era da ritenersi censurabile anche perché i presupposti per la sua applicazione andavano “valutati dal giudice secondo il potere discrezionale”. Per questi motivi ha dichiarato inammissibile il ricorso e confermato la condanna.

Quare id faciam, fortasse requiris. Nescio, sed fieri sentio et excrucior.





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