Troppe assenze, bocciato

Ma il Tar non è d'accordo e lo promuove

    di Adelaide Caravaglios

Siamo quasi a fine giugno, quel periodo dell’anno nel quale chi non è impegnato con esami di vario genere e grado (universitari, di maturità, di licenza media), si trova a fare un bilancio della stagione scolastica trascorsa e a valutare come è andata: c’è chi è stato promosso a pieni voti e può godersi le meritate ferie estive; chi, invece, ha avuto alcune défaillance ed è costretto a recuperare in qualche materia; chi, infine, avendo studiato poco e controvoglia, deve ripetere l’anno. Accanto a queste, che potrebbero definirsi le ipotesi “classiche” , c’è anche chi si è visto prima bocciare per le troppe assenze e poi “salvare” dai giudici del TAR.

L’episodio, cui si riferisce la sentenza n. 899/2018, si è verificato in Puglia ad un ragazzino delle scuole medie “colpevole” – a detta degli insegnanti − di aver fatto troppe assenze, motivo per il quale era stato automaticamente ritenuto inidoneo al passaggio alla classe successiva: secondo il documento di valutazione redatto dall’istituto comprensivo statale che frequentava, infatti, il numero complessivo delle ore di frequenza risultava “inferiore ai ¾ del monte orario curriculare previsto dagli ordinamenti”, con la conseguenza che l’anno scolastico non poteva considerarsi valido e lui non poteva essere scrutinato.

Per fortuna, i giudici della II sezione del Tar Lecce non sono stati dello stesso avviso, accogliendo il ricorso della madre sul presupposto che “la presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva; ed infatti, far ripetere l’anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi”.

Insomma, assente ma promosso!





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