Coronavirus e mutuo prima casa

Sospensione delle rate: come procedere per la richiesta.

    di Davide Martino

La scorsa settimana affrontavamo brevemente la questione della sospensione delle rate dei mutui sottoscritti per l’acquisto della prima casa incentrando il discorso su tutti i mutuatari aventi diritto alla richiesta, sulla procedura da adottare e soprattutto sulle prime criticità evidenziate, frutto della “oscura” interpretazione fornita dalle singole banche. A distanza di una settimana, il Ministero dell’Economia ha fornito nuovi chiarimenti per il congelamento dei mutui garantendo questa possibilità per tutti coloro che hanno subito la sospensione del lavoro per almeno 30 giorni o la riduzione dell’orario di lavoro per lo stesso tempo; novità si sono anche susseguite per le richieste effettuate da autonomi e professionisti che abbiano visto il proprio fatturato ridursi in maniera rilevante (riduzione del 30% rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente) e che potranno inoltrare la domanda alla banca di appartenenza.

Sospensione e riduzione del lavoro.

Oltre ai consuetudinari casi di accesso al fondo per la sospensione dei mutui (come la morte e/o il riconoscimento di un handicap grave), si aggiunge (come anticipato) la sospensione del lavoro per almeno trenta giorni ovvero la riduzione dell’orario complessivo di lavoro pari al 20% di quello realmente effettuato. Ad ogni periodo di sospensione dal lavoro corrisponde un periodo di congelamento del mutuo. Si va dai sei mesi di stop per sospensioni o riduzioni tra i 30 e 150 giorni, ai dodici mesi di stop per periodi compresi tra i 150 e i 302 giorni, fino a ben diciotto mesi di blocco delle rate del mutuo quando si superano i 302 giorni di fermo lavorativo. Una volta subito il predetto rallentamento lavorativo, il mutuatario (intestatario del contratto di mutuo) dovrà allegare alla domanda di sospensione da inviare alla propria banca anche il provvedimento che autorizza il trattamento di sostegno al reddito, come l’indennità di disoccupazione, o una dichiarazione del proprio datore di lavoro che attesti la sospensione ovvero la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili alla sua responsabilità. In questo documento dovranno essere riportati il tempo di sospensione e la percentuale di riduzione dell’orario, al fine di verificare l’effettiva durata della sospensione di cui beneficiare.

Come ampiamente precisato nel precedente articolo (aggiungere link del 27 marzo u.s.), la sospensione del mutuo non comporta l’applicazione di nessuna commissione o spesa di istruttoria e deve avvenire senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Sul punto, la Martino Consulting precisa che sono già state evidenziate anomalie commesse dalle varie banche che in un eccesso di zelo interpretativo hanno ritenuto di dover (illegittimamente) applicare al periodo di sospensione dei mutui l’ulteriore addebito di interessi che, al contrario, dovranno essere congelati e postergati alla ripresa dei pagamenti. In tale senso è doveroso ribadire che in questo momento di crisi sanitaria ed economica avvalersi di tutti gli strumenti predisposti dal Governo per alleviare le sofferenze della “propria tasca” è cosa doverosa, per cui si invita tutti i mutuatari ad avvalersi della nostra consulenza per accertare se la banca ha adempiuto correttamente (o meno) alla sospensione delle rate. Importante precisare che per accedere al fondo, in deroga alle ordinarie procedure previste, non serve presentare il modello ISEE. I mutuatari per i quali, al momento della presentazione della domanda, sia ripreso da almeno tre mesi l’ammortamento regolare delle rate potranno accedere alla sospensione, senza limitazioni. In sostanza non si terrà conto della precedente sospensione concessa.

Autonomi e professionisti.

Aggiungasi che la sospensione dei mutui è stata prevista (in maniera opportuna) anche per gli autonomi e i professionisti con un beneficio che verrà applicato fino al 17 dicembre 2020. Per accedere al congelamento bisognerà presentare un autocertificazione che attesti di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019, a causa dell’emergenza coronavirus.

Le preclusioni da considerare.

Veniamo adesso ai paletti che dovranno necessariamente essere considerati affinché la procedura di blocco delle rate vada a buon fine. La domanda di sospensione potrà essere presentata solo dal proprietario dell’immobile adibito ad abitazione principale e titolare di un mutuo di importo non superiore a €uro 250.000,00. Inoltre, bisogna considerare che lo stop riguarda la quota interesse, che verrà rimborsata dal Fondo alle banche solo per il 50%: il resto rimane a carico del titolare del finanziamento. Inoltre, la quota capitale resterà intatta e il piano di ammortamento sarà semplicemente allungato.

Moratoria prestiti. Finanziarie in ordine sparso sulla sospensione delle rate.

Nel decreto 18 è prevista una moratoria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, le Pmi, i professionisti e le ditte individuali. La garanzia del Fondo, infatti, è all’80% dell’importo (e al 90% in caso di riassicurazione di confidi) per tutti i prestiti fino a 1,5 milioni, ferma restando la possibilità di coprire all’80% anche i prestiti fino a 2,5 milioni quando siano rispettate alcune condizioni, fra cui l’imprenditoria femminile, per i prestiti nel Mezzogiorno e per i finanziamenti per investimenti, nonché per tutti i prestiti fino a 5 milioni che rientrino negli ambiti di attività coperti anche dalle sezioni speciali del Fondo stesso. È inoltre previsto l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) per gli imprenditori persone fisiche (partite Iva, anche se non iscritti al registro delle imprese) con accesso senza bisogno di alcuna valutazione da parte del Fondo, che si affianca alle garanzie all’80% già attive sul micro-credito e sui finanziamenti fino a 25.000 euro (cosiddetto importo ridotto).

Sebbene il Governo abbia introdotto misure a sostegno dei mutuatari in difficoltà, al momento alcuni istituti di credito e società finanziarie si sono attivate autonomamente per aiutare i propri clienti in difficoltà economica a causa del Coronavirus. Hanno offerto, ad esempio, la facoltà di sospendere per un periodo di tempo il pagamento delle rate del prestito personale o, ancora, la possibilità di allungare la durata del piano di ammortamento, così da ridurre l’importo mensile da sostenere. La situazione è diversa, invece, per chi ha optato per la cessione del quinto dello stipendio. Chi ha in corso una cessione del quinto, invece, non deve preoccuparsi. Questa tipologia di prestito, oltre ad essere coperta da un’assicurazione, prevede una rimodulazione della rata e della durata in base allo stipendio percepito; se questo dovesse diminuire, per esempio a causa di una riduzione dell’orario di lavoro, l’importo della rata si andrebbe automaticamente ad adattare al nuovo salario, mantenendo sempre la proporzione di un quinto dello stipendio.

Interpellata dalla Martino Consulting, Compass, società di credito al consumo di Mediobanca, non ha fornito informazioni su come sta gestendo i prestiti al consumo in portafoglio. Findomestic, invece, ha spiegato di essersi adeguata al decreto della presidenza del consiglio dell’11 marzo sospendendo fino al 31 dicembre 2020 i pagamenti delle rate di mutui e finanziamenti a imprese e liberi professionisti. “Per quanto riguarda i privati, l’azienda è disponibile a valutare facilitazioni di pagamento di mensilità ai clienti che, a causa dell’emergenza Covid 19, dimostrino di aver subito una riduzione del loro reddito mensile. Il tutto sulla base dei principi di responsabilità e sostenibilità, valori che sono da sempre al centro delle scelte di Findomestic”, ha precisato la società.

Anche Agos ha fatto sapere di voler “andare incontro in modo proattivo ai clienti che dimostrano di essere in difficoltà a causa di questa emergenza”. “I nostri collaboratori di filiale sono perciò ora in grado di dare risposta e gestire la posizione di ogni singolo cliente che ne abbia necessità, valutare l’esigenza individuale e scegliere assieme al cliente la soluzione più adatta”, precisa Agos che evidenzia come si possono valutare diverse soluzioni. “Ad esempio la sospensione per un periodo fino a sei mesi della quota capitale della rata, oppure utilizzare la flessibilità del prodotto Duttilio o ancora la riduzione della rata attraverso il prodotto Cambio rata nel mondo automotive, che consente di modificare l’importo della rata e la durata del prestito”.

Resta il fatto che non esiste attualmente una soluzione univoca e standardizzata ai debitori in difficoltà. Il tema è particolarmente spinoso perché negli ultimi anni, in Italia, è aumentata la richiesta di piccoli prestiti (+7% solo nel 2019) alimentando un mercato del credito al consumo che vale circa 75 miliardi (dati Osservatorio Findomestic-Prometeia 2019). Gli italiani sono ricorsi al finanziamento al consumo per l’acquisto di auto e arredamento, ma anche per pagare vacanze, smartphone e pc. Fino ad oggi, i debitori si sono mostrati molto puntuali ripagando i finanziamenti ottenuti: nei primi nove mesi del 2019, il tasso di default per il credito al consumo è stato pari all’1,7 per cento, secondo dati Assofin, CRIF e Prometeia. Ma, con la crisi economica in atto lo scenario potrebbe ben presto cambiare.

**Per qualsiasi approfondimento e/o questione in merito alla tematica svolta si invita a contattare la Martino Consulting per beneficiare di una consulenza totalmente gratuita. (https://www.martino-consulting.it/)





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