Il tradimento virtuale

Se la crisi c'è già il flirt sul web non causa l'addebito

    di Adelaide Caravaglios

Sembrerebbe proprio così: una cosa sarebbe, infatti, il classico tradimento, quello, per intenderci, che si consuma tra appuntamenti ‘segreti’, bugie al partner, regalini di ogni tipo ed improvvisi viaggi “di lavoro”, che alla fine può esser causa di addebito della separazione; ben altra sarebbe, invece, il tradimento virtuale, quello, cioè, che si consuma via web e per il quale non sarebbe possibile parlare di vero e proprio addebito, perché non può considerarsi causa della fine del matrimonio laddove la crisi coniugale sia già in atto. In altre parole quando la crisi coniugale c’è già, il flirt sul web non può esser posto alla base del fallimento del matrimonio: lo sa fin troppo bene quell’uomo che, ricorso in cassazione (sentenza n. 14414/2016) per vedere addebitare alla moglie ‘traditrice’ la separazione, non solo si è visto respingere la domanda, ma è stato anche costretto a pagare le spese di giudizio.

A parere dei giudici di legittimità, infatti, “ai fini della pronuncia di addebito, non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza”. Ora, nel caso di specie, tale situazione si era creata da tempo visto che l’uomo si era più volte rivelato violento nei confronti della donna: dunque niente addebito, ma ricorso rigettato e pagamento delle spese di giudizio.

Detto altrimenti ‘cornuto e mazziato’!





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