Singing in the street

Condannato per aver cantato di notte a squarciagola

    di Adelaide Caravaglios

Cantare: sotto la pioggia, come nel famosissimo film; oppure sotto la doccia, come fanno molti di noi; o, ancora, da soli nella propria stanza; in compagnia, con il karaoke; in discoteca, assieme al nostro cantante preferito, moltissimi sono i modi per esibirsi in performances canore che risultano alle volte, piacevoli. Altre volte, non proprio brillanti.

Il fatto è che lo si può tranquillamente fare senza arrecare disturbo agli altri; quando invece si superano certi limiti, rischia di diventare pericoloso ed integrare addirittura il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone espressamente previsto, nel nostro codice penale, all’art. 659 c.p. è quello che è accaduto ad un uomo, condannato per aver cantato di notte e a squarciagola, tenendo il volume della radio della propria autovettura molto alto. Intervenuti sul posto, anche gli agenti hanno rilevato che le emissioni sonore erano talmente forti da non poter rientrare nel criterio della “normale tollerabilità”!

A nulla sono valse le censure dell’“artista improvvisato”: per gli ermellini (sentenza n. 4462/2019) andava comunque condannato dal momento che “ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., va rammentato che, secondo un pacifico principio di diritto, non sono necessarie né la vastità dell’aera interessata dalle immissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio”.

Dunque canzone amara per il novello chanteur!





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