Frutta della discordia

Se le cassette occupano abusivamente le vie è reato

    di Adelaide Caravaglios

Estate: tempo di vacanze, di relax, di mare, di montagna, di viaggi, soprattutto tempo di cose fresche, come la frutta e la verdura. Esporre, però, queste merci sulla pubblica via senza apposita autorizzazione è reato. Si tratterebbe, più precisamente, del reato di “violazione di terreni o edifici”, espressamente previsto dall’art. 633 c.p., a norma del quale «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro».

Lo sa fin troppo bene quel gruppo di titolari di esercizi commerciali, condannati in sede penale per avere “occupato in modo stabile e non itinerante”, con cassette, parte della pubblica via.

A nulla è valso loro lamentare la falsa applicazione della norma in questione in luogo dell’art. 20 del codice della strada che punisce tali comportamenti come illeciti amministrativi: a parere dei giudici di legittimità (sentenza n. 25826/2016) per il caso di specie vi era stata corretta applicazione dell’art. 633 c.p. (che – attenzione – non è in rapporto di specialità con l’illecito previsto dall’art. 20 codice della strada), dal momento che “diversa” è l’oggettività giuridica dell’una norma rispetto all’altra: l’una tutela, infatti, il patrimonio; l’altra garantisce, invece, la sicurezza della circolazione stradale.





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